Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e
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2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.
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3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4.
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4. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6.
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1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e 3.
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3. Si applicano l'art. 56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4.
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6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.
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9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.
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1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è
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, n. 481, è sostituito dal seguente: "3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e
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3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203 della legge
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3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con le pene stabilite dall'art. 2624, primo comma, del codice civile.
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3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate nei commi
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pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35
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5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7
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10. Le funzioni e le facoltà attribuite alla Banca d'Italia dai commi 7, 8 e 9 sono esercitabili, per le proprie competenze, dalla CONSOB e
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4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque
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3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6, 7 e 8, i riparti non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote
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1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi
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8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati
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ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
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amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
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contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'art. 87, commi da 2 a 5 e dell'art. 88.
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notificazione della stessa. Al giudizio di appello si applica l'art. 87, commi 4, in quanto compatibile, e 5.
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3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre
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1. L'omessa dichiarazione di decadenza dall'ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall'art. 109, commi 2
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3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47
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commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
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8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità
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2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto
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derogabili contenute nei commi precedenti.
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3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 1 e 2, è pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'art. 8. Il
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eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 115, commi 1 e 2, ovvero chiedere che tali verifiche siano effettuate dalle competenti autorità di
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Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
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6. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'art. 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti
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concorrano ragioni di assoluta urgenza, che un proprio funzionario assuma la gestione provvisoria della banca con le modalità previste dall'art. 73, commi 1
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superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.
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data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'art. 88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4.
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la falsità del contenuto delle suddette domande e comunicazioni, nonché la violazione delle disposizioni dell'art. 24, commi 1, primo periodo, e 3
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dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante
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1. L'omissione delle comunicazioni previste dall'art. 106, commi 6 e 7, è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a
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applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca.
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, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'art. 87, commi da 2 a 5, e dall'art. 88. Tali soggetti sopportano le spese
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. 52; l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
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. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare.
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1. Ai fini del presente capo: a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Si applica l'art
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nell'art. 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107
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per gli articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31; il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge 5 gennaio